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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
- La vendita dei nostri prodotti è disciplinata, per quanto applicabili, dalle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 2.02.2002 n.24 (In Gazz.Uff.8.03.02 n. 57), sui contratti di vendita e sulle garanzie concernenti i
beni di consumo, nonché per quanto ivi non ricompreso dalle norme specifiche del Codice Civile in materia di
vendita artt. 1490-1495 e ss..
Valgono in ogni caso ad integrazione le seguenti disposizioni che si intendono conosciute ed approvate con la
semplice sottoscrizione della proposta d’ordine cartacea e/o con gli eventuali mezzi di conferma per via
telematica in quanto già di per sé illustrate sul sito www.Colfert.it;
- La garanzia del prodotto venduto è quella data dal produttore per ogni singolo pezzo venduto e si intende valida
allorché il compratore ne prenda visione con le modalità previste. In ogni caso i vizi del prodotto debbono
essere contestati per scritto o per via telematica entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce, dandosi
per presupposta la diligenza del venditore nella verifica della merce venduta prima della vendita stessa e ciò nei
limiti alla garanzia per i vizi previsto dall’art. 1494 C.C.. ed in relazione agli artt. 1490-1229 C.C.. Le parti si
danno pertanto reciprocamente atto che in assenza di malafede si potrà procedere alla sostituzione della merce,
con espressa esclusione di ogni ed eventuale ulteriore e diverso onere, salve le deroghe da concordarsi di volta
in volta extracontratto. In ogni caso si presumono escluse le azioni di risoluzione del contratto (proposta
d’ordine) e di risarcimento del danno che non abbiano origine da vizi intrinseci del prodotto non riconoscibili e
quindi imputabili al produttore.
- Si presume in ogni caso che la merce vada resa alla sede della venditrice nel termine più breve possibile al fine
di poter usufruire delle garanzie previste dal produttore ed a spese del compratore, salve diverse ed esplicite
deroghe da concordarsi di volta in volta extracontrattualmente;
- Le scadenze dei pagamenti devono intendersi quelle delle date delle singole fatture con i termini di pagamento
concordati di volta in volta all’atto della sottoscrizione della proposta d’ordine. Quanto in appresso anche se in
esecuzione totale o parziale di commissione. In questo caso la proponente (venditrice) potrà riservarsi la facoltà
di risolvere in tutto o in parte il contratto sospendendo la fornitura in caso di mancato o ritardato pagamento
anche di una sola fattura.
- La mancata o ritardata esecuzione del contratto (ordine) in tutto o in parte, per cause di forza maggiore
conoscibili dal compratore, non potrà dare diritto alla risoluzione del contratto, alla esecuzione dello stesso, e
comunque non potrà essere richiesto il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare al compratore,
salva l’espressa previsione di un termine essenziale alla consegna e conclusione in deroga alle presenti
condizioni generali;
- È in ogni caso stabilito che ogni e qualsivoglia azione giudiziaria dovesse insorgere per l’interpretazione del
presente contratto sarà devoluta al giudizio arbitrale secondo le regole previste da Curia Mercatorum presso la
Camera di Commercio di Treviso, salva la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente
si presume quello della sede della venditrice ossia il Foro di Treviso.
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