In seguito alla Circolare 21/E del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva previsto la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente in via telematica, la scheda informativa da trasmettere all’Enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile) per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici; è previsto che ciò potrà avvenire anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Ad oggi però, l’Enea non ha ancora attivato la procedura informatica per l’invio telematico della scheda di rettifica. Di conseguenza, i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione è scaduto il 31 maggio 2010, non hanno ancora la possibilità di inoltrare la rettifica e di usufruire della detrazione per le spese non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all’ENEA.
Con la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate rimedia al problema indicando ai contribuenti la procedura per beneficiare della detrazione anche per le spese non risultanti dalla scheda originaria. Si dovrà quindi:
presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
provvedere all’invio telematico della scheda di rettifica entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se il contribuente non effettua l’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA nei 90 giorni dopo l'attivazione della procedura informatica, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicate sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
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