ACUSTICA IN EDILIZIA: PUBBLICATA IN G.U. LA LEGGE COMUNITARIA 2009
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 (Suppl. Ordinario n° 138) la LEGGE 4 giugno 2010, n. 96: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009". L’art. 15 riporta alcune modifiche all'art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), introducendo alcune variazioni alla legislazione sull’isolamento acustico in edilizia. La nuova Legge, secondo quanto indicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore sabato 10 luglio 2010.
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MANOVRA FINANZIARIA Incentivi 55% - Lettera Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 21/E. Ecco le novità:
Sostituzione del portone di ingresso: l’intervento è riconducibile alla sostituzione di infissi, perché anche per il DPR 59/2009 le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti opache e trasparenti che le compongono devono rispettare i limiti di trasmittanza previsti per gli infissi.
Data di fine lavori per interventi che non richiedono collaudo: si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è ammessa autocertificazione del proprietario.
RITENUTA D’ACCONTO SU IMPORTI SOGGETTI A 36% E 55%
Sulla base dell’art.25 della manovra finanziaria 2010, è entrato in vigore dal 1°luglio l’assoggettamento a ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’ imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. In sostanza per usufruire delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico è obbligatorio il pagamento mediante bonifico, per cui la ritenuta d’acconto verrà operata dalla banca del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso. Quindi l’impresa che effettua lavori per i quali il committente intenda richiedere la detrazione d’imposta del 36% o del 55% si vede sottrarre l’importo percepito del 10% a titolo di ritenuta d’acconto, direttamente all’atto dell’accredito in banca del bonifico da parte del committente. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento per la definizione delle tipologie dei pagamenti e degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. |