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27/07/2010
Domande e risposte sul 55%: le più frequenti rivolte all'ENEA relative agli infissi

D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

R - Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e da inviare all'ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08.

Infine, si fa presente che l'art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.

 

D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?

R - L'art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

 

D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?

R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato.

Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.

Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:

- attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);

- riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.

 

D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?

R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

 

D - Ho realizzato nel mio immobile interventi di riqualificazione energetica che si sono conclusi nel 2009, in gran parte già pagati nell’anno, ma che in piccola parte (le sole spese professionali relative al tecnico abilitato che redigerà la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni) saranno saldati nel 2010. Nella richiesta di detrazione da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che preventivate? Ed ancora, in questo caso specifico, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione predisposto dalla stessa Agenzia nel caso che i lavori continuino oltre il periodo d’imposta?

R - Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n°244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possa riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi, e poiché i lavori sono stati iniziati e conclusi nell’anno, che non occorra inviare nessuna comunicazione all’AdE. Viceversa, qualora le spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all'ENEA, occorrerà procedere all'invio di una documentazione integrativa una volta quantificate le spese ancora non sostenute.

 

D - Ho acquistato i miei infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, così da usufruire delle detrazioni del 55% e poco dopo, con il D.M. 26 gennaio 2010 in vigore dal 14 marzo 2010, questi valori sono stati modificati. Stando così le cose, avendo già versato un acconto per fermare gli stessi, a quale valore di trasmittanza mi devo attenere, a quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni?

R - Il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1°gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori.

La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.

 

D - Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria che vi ho inviato tramite il vostro sito. Ora mi sono accorto dell'errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?

R - In base alla circolare AdE n. 21/E del 23/4/10 è possibile modificare le documentazioni già inviate anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine lavori. L'Agenzia poi, con la risoluzione n. 44/E del 27/5/2010, ha precisato quando e come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dai documenti originali inviati all'Enea, come segue:

- per i lavori completati nel 2007 e nel 2008 non è possibile modificare nulla;

- per i lavori completati nel 2009 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2010, accedendo al sito di invio 2009;

- per i lavori completati nel 2010 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011, accedendo al sito di invio 2010.

Si ricorda, comunque, che non è possibile modificare le schede rimaste aperte per le quali non si è ricevuto il codice CPID in quanto risultano non inviate all'Enea perché ancora in lavorazione. Inoltre non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.

 

Dal sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

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