E’ ufficiale: entra oggi in vigore l’aumento dell’1% sui prodotti con aliquota IVA ordinaria al 21.Di seguito riportiamo alcune informazioni generali; per ulteriori delucidazioni, per capire su quali prodotti scatteranno gli aumenti e come ci si comporterà per la fatturazione vi invitiamo a consultare qui la prima scheda di approfondimento dell’Agenzia delle Entrate.A decorrere dalle operazioni effettuate martedì 1° ottobre 2013 scatta l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria IVA.Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:• le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione, fa dunque fede il DDT;• le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;• le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 1° ottobre 2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 22%.Le note di variazione emesse dal 1° ottobre 2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.